Decreto lavori usuranti: categorie e requisiti per il prepensionamento

Torniamo a parlare del d. lgs. 67/2011. Il documento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11/05/2011 (e già trattato da Fondazione Impresa) è entrato in vigore lo scorso 26 maggio. Ricordiamo che la nuova normativa riconosce il diritto al pensionamento anticipato rispetto al resto dei lavoratori (da uno a tre anni prima), per quei soggetti che hanno svolto, per almeno sette degli ultimi dieci anni, attività lavorative dallo stesso decreto definite usuranti. A partire dal 2018 il requisito temporale minimo sarà esteso ad almeno metà della vita professionale dell’avente diritto.

Di seguito si vuole dare dettagliata descrizione delle diverse occupazioni e attività interessate dal decreto, per le quali è possibile richiedere il prepensionamento:

A) Gli addetti alle lavorazioni di cui all’articolo 2 del decreto 19/5/1999 del Ministro del Lavoro, ossia:

Lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
Lavori in cassoni ad aria compressa;
Lavori svolti dai palombari;
Lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
Lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
Lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
Lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

B) I lavoratori dipendenti notturni per i quali sono necessari un numero minimo di giorni lavorati notturni all’anno non inferiore a 78 per coloro che hanno maturato i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009.

C) Al di fuori del caso precedente, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

D) Lavoratori  impegnati all’interno di un processo produttivo in serie alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al  decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile , in cui si prevede che  il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione,con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

E) I conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

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